Modulistica Polizia Locale
Di seguito la Modulistica relativa alla Polizia Locale
Modello per presentazione ricorso Giudice di Pace
Modulo ricorso Giudice di Pace
- Giudice di Pace di Pavia Via Luigi Porta, 14 - 27100 Pavia Tel. 0382 398506/7 (territori di Noviglio e Besate)
- Giudice di Pace di Abbiategrasso Via Cairoli,1 - 20081 Abbiategrasso Tel. 0294969651 (territorio di Gaggiano - Gudo Visconti - Vermezzo - Zelo Surrigone)
Modulistica per versamento
Modello F23 per versamento contributo ricorso Giudice di Pace
Tabella importi contributo unificato
La tabella allegata contiene gli importi relativi al versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, a seconda del valore o del tipo di procedimento. Sono scaricabili le tabelle i casi in cui l'importo è dimezzato e i procedimenti esenti dal versamento del contributo unificato.
Modulo comunicazione dati del conducente
Procedura per comunicazione dati della patente del conducente per verbali che prevedono la decurtazione di punti sulla patente
Richiesta per il rilascio contrassegni invalidi
Per ottenere il contrassegno che autorizza la sosta negli spazi riservati alle persone inabili, occorre recarsi dal medico dell' A.T.S., lo stesso rilascerà un certificato che dovrà essere consegnato all'Ufficio Polizia Locale unitamente alla richiesta debitamente compilata. Per il rinnovo di tale permesso, se il primo è stato rilasciato in modo permanente,è sufficiente recarsi dal proprio medico di famiglia.
Richiesta rateazione sanzione C.d.S.
L'art. 202 bis del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 285, introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede la possibilità di ottenere il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, purché di importo superiore a 200 euro.
Chi può fare la richiesta
Può avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento rateale chi versa in condizioni economiche disagiate ed è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di reddito precedente è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi
Visualizza foto relative a violazioni del C.d.S
E' possibile visualizzare e scaricare le risultanze fotografiche tramite il link MULTE ONLINE,
Accesso agli atti amministrativi
Accesso agli atti amministrativi ai sensi delle legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
Comunicazione cittadini stranieri (Dichiarazione di Ospitalità per cittadini Extracomunitari)
Comunicazione ai sensi dell'art. 7, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione del/la cittadino/a straniero/a (D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
Richiesta occupazione suolo pubblico
La richiesta e l'autorizzazione sono, in bollo da Euro 16,00 (portare 2 marche da 16 euro), deve essere presentata al protocollo dell'Unione almeno 5 giorni prima della data di occupazione. Se richiesta anche l'ordinanza di divieto di sosta barrare l'apposita casella. I Divieti di sosta dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima da parte del richiedente.
Richiesta autorizzazione utilizzo passo carrabile
Per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo del passo carrabile occorre compilare la richiesta inmarca da bollo (€ 16) e consegnarla all'ufficio protocollo del Comune o dell'Unione. L'autorizzazione verrà rilasciata dietro ilpagamento di € 10 (costo del segnale) da effettuarsi tramite bollettino postale, conto corrente n. 1012941074 intestato a Unione dei Comuni I Fontanili servizio tesoreria. oppure su conto corrente bancario Monte dei Paschi di Siena agenzia di Gaggiano via Curiel 14 IBAN IT56K0103033120000001497657
Comunicazione pubbliche manifestazioni ( modulo per comunicare lo svolgimento di cortei, processioni e manifestazione)
AVVERTENZE
Il Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza prevede che in caso di riunioni in luogo pubblico gli organizzatori hanno l'obbligo di preavvisare il Questore. Cosa si intende per riunione in luogo pubblico? Si intendono tutte le iniziative di tipo politico, sociale, ricreativo, religioso, ludico o sportivo che, svolgendosi in luogo pubblico, comporteranno la presenza di gruppi di persone: in tali casi l'Autorità deve essere messa preventivamente al corrente di queste iniziative. Non si tratta di chiedere un'autorizzazione, bensì semplicemente di preavvisare. Questo obbligo di preavviso non vige per i comizi elettorali e per i funerali, mentre è obbligatorio anche per le processioni ecclesiastiche che si svolgono per le pubbliche vie. L'omettere questo preavviso prevede ancora per l'organizzatore l'arresto fino a 6 mesi e l'ammenda da 103,00 a 413,00 euro (la pena in caso di processioni religiose e dell'arresto fino a tre mesi e dell'ammenda fino a 51,00 euro).
QUANDO E COME DARE IL PREAVVISO
La Legge prevede che il preavviso debba essere dato almeno tre giorni prima della manifestazione. E' preferibile che gli organizzatori, appena hanno la sicurezza circa la data del suo svolgimento, mandino la comunicazione, anche per gli eventuali servizi di competenza da parte delle Forze dell'Ordine. Per dare il preavviso si deve utilizzare il modulo Preavviso di pubblica manifestazione e trasmetterlo al Commissariato di P.S. di competenza, allegando l’assenso scritto di questo Comune all’uso del luogo pubblico. L'obbligo di preavvisare permane anche per le feste, gli spettacoli, le manifestazioni sportive, etc per le quali è obbligatorio conseguire autorizzazioni amministrative di vario genere.
SE IL PREAVVISO PERVERRA’ ALMENO 5 GIORNI PRIMA DELL’EVENTO QUESTO COMANDO PROVVEDERA’ AD INVIARLO ALLA QUESTURA COMPETENTE
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art 18 R.D. 773/31 TULPS
"I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206,00 a € 413,00. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali."
Art. 25
"Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad € 51,00".
Art 123 R.D. 635/1940 Regolamento di Esecuzione del TULPS
“Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di quello fissato per la manifestazione. L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'art 68 della Legge e ne informa tempestivamente il questore.